Sotto attacco i ricongiungimenti familiari e il diritto d’asilo E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri il testo dei decreti legislativi già in esame presso la Commissione Europea. Le norme prevedono modifiche dei decreti di recepimento delle direttive europee in senso restrittivo.
In questione, per quanto riguarda il diritto d’asilo, c’è la restrizione della libertà di circolazione con la previsione della possibilità, per i prefetti, di limitare ad un’area geografica gli spostamenti dei richiedenti asilo fino alla decisione della commissione esaminatrice.
Un nodo non indifferente riguarda la possibilità di essere trattenuti nei Cie nel caso di domande presentate da chi è in posizione irregolare di soggiorno, come pure la non sospensione del provvedimento di espulsione durante i ricorsi.
Le modifiche in senso restrittivo che riguardano i ricongiungimenti, vanno a toccare le norme stabilite dal decreto legislativo n.5 del 2007 relativo al diritto al ricongiungimento familiare da parte di figli minori, coniugi e genitori, riconosciuto a livello internazionale dalla convenzione n. 143 del 1975 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, approvato dall’Unione europea con la direttiva n. 86 del 2003.
La prima delle modifiche che si intendono realizzare riguarda i requisiti di reddito del richiedente l’ autorizzazione al ricongiungimento familiare. Attualmente è necessario che il lavoratore straniero (in possesso di un permesso di soggiorni con durata almeno annuale) abbia un reddito minimo pari all’importo annuo dell’assegno sociale, per richiedere il ricongiungimento per una persona, il doppio per tre o quattro persone e il triplo per più di quattro familiari. La nuova proposta vuole aumentare la somma necessaria per ogni persona da ricongiungere. Testualmente, il nuovo comma 3) lettera bis dell’articolo 1 del decreto lgs n. 5 del 2007 richiede la disponibilità “di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;”.
La richiesta all’autorizzazione della ricongiunzione familiare diventerebbe così impossibile per moltissimi lavoratori che oltre al reddito, lo ricordiamo, devono dimostrare di avere a disposizione un alloggio che rispetti i parametri minimi previsti dalla legge regionale.
Si potrebbe proporre, come soluzione, il ricongiungimento familiare da parte di una persona alla volta. Per esempio, il marito potrebbe essere ricongiunto prima dalla moglie o del figlio più grande prossimo alla maggiore età che insieme al padre riuscirebbe ad ottenere il reddito necessario per il ricongiungimento degli altri membri della famiglia. Il primo caso è praticamente impossibile perché i figli rimarrebbero da soli mentre nel secondo caso si tratta di una lunga e complicata procedura la quale, in caso di perdita del lavoro, verrebbe automaticamente annullata.
Queste ulteriori complicazioni alla domanda di ricongiungimento familiare sembrano un “attacco frontale” ad un diritto fondamentale che non rappresenta in alcun modo una minaccia all’ordine pubblico e alla sicurezza sociale e non comporta particolari costi a carico delle amministrazioni del paese. Al contrario, è un fattore positivo per l’inserimento nel tessuto sociale degli immigrati considerando il miglior radicamento delle persone che deriverebbe dalla presenza della loro famiglia.
L’aumento dei requisiti di reddito per il ricongiungimento familiare sarebbe così un ulteriore causa di aumento di ingressi irregolari nel paese da parte di familiari che vogliono legittimamente raggiungere il residente in Italia a tutti i costi, esercitando in questo modo un diritto ‘naturale’ in modo forzatamente illegale.
Il dibattito intorno alla proposta formulata lo scorso 1 luglio tradotta poi nel decreto in questione ha toccato anche il tema della poligamia. Si è proposto il più severo controllo da parte del governo per evitare l’ingresso di più coniugi. Questa è una paura infondata visti i rarissimi casi di tali richieste; bisogna tener in mente che la poligamia, laddove è consentita, è un lusso.
E’ importante distinguere tra casi di poligamia e le regolari richieste di ricongiungimento familiare.
Quando un padre richiede l’ingresso di sua moglie e allo stesso tempo suo figlio maggiorenne chiede il ricongiungimento di sua madre naturale, anche se essa è una moglie precedente del padre, si tratta di due procedure distinte: ognuno dei richiedenti legittimamente propone una domanda riguardante il suo legame familiare.
Un altro punto di discussione riguarda l’ingresso dei figli maggiorenni. La normativa attuale prevede l’autorizzazione al ricongiungimento familiare di figli maggiorenni che per gravi motivi di salute non possono provvedere per il proprio sostentamento e che quindi sono a carico del genitore richiedente. La nuova proposta invece vuole aggiungere come requisito al ricongiungimento l’invalidità al 100% documentata nel paese di origine. Una prima complicazione che deriva da questa proposta sarebbe la difficoltà nel procurare una certificazione sulla percentuale di invalidità nel paese di origine. Non è poi comprensibile il fatto che una persona invalida al 85%, che comunque non può lavorare e quindi provvedere a se stessa, non sia idonea a raggiungere la propria famiglia. I casi di questo genere sono talmente pochi che è difficile capire il bisogno di introdurre ulteriori complicazioni alla procedura soprattutto considerando che essi non presentano alcun rischio alla sicurezza nazionale.
Altro punto presente nelle novità è l’autorizzazione al ricongiungimento familiare da parte di genitori a carico, ove si propone un ritorno alla vecchia procedura legata all’introduzione della legge Bossi-Fini, modificata solo in seguito proprio dal Decreto Lgs 5 del 2007. Il genitore per il quale si richiede il ricongiungimento non dovrebbe avere altri figli nel paese di origine e nel caso ve ne fossero, sarà necessario dimostrare che essi non possano mantenere i genitori per documentati e gravi motivi di salute.
Nel caso di altri figli emigrati in altri paesi, sarebbe quindi necessario presentare la documentazione che attesti il loro status. Inoltre servirà dimostrare che i genitori sono a carico, e cioè, che non percepiscono un loro reddito. Si intende ripristinare questa normativa e aggiungere un ulteriore requisito. Si tratta del pagamento di una polizza sanitaria per il genitore, non solo al suo ingresso, ma anche per tutta la durata del suo soggiorno. In questo caso, diversamente degli italiani, l’assicurazione del servizio nazionale del lavoratore coprirebbe solo i coniugi e i figli minori e non i genitori a carico. Una polizza sanitaria costerebbe più di 1000 euro all’anno senza considerare che essa aumenta con l’età delle persone perché considerate più a rischio. Questo sarebbe un costo insostenibile per un lavoratore e indurrebbe all’ingresso illegale del genitore e al seguente rischio di espulsione con delle gravi sanzioni per il figlio.
Inoltre si è proposto di introdurre il ricorso all’esame del DNA quando vi siano dubbi sull’autenticità dei documenti provenienti dal paese terzo..
Un’altra modifica delle norme sul ricongiungimento familiare riguarda i tempi della procedura che da tre mesi passerebbe a sei. Oggi, se entro i tre mesi non si ottiene il nulla osta richiesto allo sportello unico, il richiedente può spedire i documenti con l’apposito timbro al consolato italiano che dovrebbe, in modo automatico, rilasciare il visto d’ingresso al familiare. Purtroppo i consolati italiani non seguono questa procedura e aspettano, anche dopo i tre mesi, la risposta dagli uffici competenti in Italia. Ora si prevede un prolungamento della procedura a 6 mesi i quali, in pratica, vengono considerati il tempo minimo di attesa (anche se l’Unione europea ha come termine minimo due mesi).
La nuova pratica telematica avrebbe dovuto ridurre notevolmente i tempi per la procedura di ricongiungimento familiare. Dal 10 aprile scorso tutte le domande sono state presentate direttamente attraverso il web, ma i risultati sono poco convincenti – tuttora solo il 5% delle domande ha avuto una risposta nei tempi previsti.
[ giovedì 25 settembre 2008 ]
Asilo e Ricongiungimenti - Pubblicati in G.U. i decreti che modificano la normativa
Pesanti restrizioni ai ricongiungimenti ed al diritto d’asilo in vigore dal 5 novembre Foto di Nicoletta Acerbi Restrizione dei criteri di reddito e dei casi in cui è possibile il ricongiungimento, tempi più lunghi per l’ottenimento del visto. Per i richiedenti asilo, restrizioni della libera circolazione, trattenimento nei Cie per i respinti o gli espulsi e espulsione possibile prima della presentazione del ricorso. Sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2008 i due decreti legislativi con i quali il governo adotta nuove norme in materia di ricongiungimenti familiari e diritto d’asilo.
I decreti, i vigore dal 5 novembre, andranno a modificare altri decreti legislativi che davano attuazione alle direttive europee in materia, rispettivamente:
Ricongiungimenti
Decreto Legislativo n. 5 dell’8 gennaio 2007
Direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003
Asilo
Decreto legislativo n.25 del 28 gennaio 2008
Direttiva 2005/85 del Consiglio Europeo del 1 dicembre 2005
Cosa cambia?
I ricongiungimenti familiari
Con l’introduzione delle nuove norme in vigore dal 5 novembre cambiaranno i requisiti per poter richiedere il ricongiungimento in particolare:
Reddito. Sarà possibile effettuare il ricongiungimento solo per chi è in grado di dimostrare un reddito pari all’importo annuo dell’assegno sociale (5142,67 euro) aumentato della metà dello stesso importo per ogni familiare da ricongiungere. Rimane invece il tetto del doppio dell’assegno sociale, per chi vuole ricongiungersi a due o più figli minori di 14 anni o per chi gode di protezione sussidiaria e vuole ricongiungersi a due o più familiari.
Prima delle modifiche era sufficiente disporre di un reddito pari all’importo annuo dell’assegno sociale, per ricongiungersi ad un familiare; pari al doppio per due o tre persone, o al triplo dell’importo annuo stabilito dall’INPS se si chiedeva il ricongiungimento di quattro o più persone (art. 29 comma 3 lettera b).
In ogni caso, è stato accolto ciò che in questi anni la giurisprudenza aveva abbondantemente chiarito, cioè la possibilità, ai fini del ricongiungimento, di cumulare i redditi dei familiari conviventi.
Coniuge. Solo se maggiorenne.
Figli maggiorenni. Solo se a carico ed invalidi al 100%.
Prima delle modifiche era sufficiente dimostrare che non potevano provvedere a se stessi.
Genitori. Sarà possibile ricongiungere i genitori solo se non visono altri figli in patria oppure, nel caso abbiano più di 65 anni se gli altri figli non sono in grado di mantenerli per documentati e gravi motivi di salute.
Dna. Si prevede il test del Dna a spese degli interessati nei casi in cui vi siano ragionevoli dubbi sull’autenticità del rapporto di parentela.
Copertura sanitaria. Per il ricongiungimento con i genitori ultrasessantacinquenni sarà necessario stipulare un’ulteriore assicurazione sanitaria che si aggiunge ai contributi già versati dal lavoratore che assume a suo carico il ricongiunto.
Tempi. Si porta da 90 a 180 giorni (da tre mesi a sei) il limite massimo oltre il quale, se lo sportello unico non rilascia il nulla osta, gli interessati possono ottenere il visto direttamente alle rappresentanze diplomatiche e consolari del paese d’origine.
Il testo del decreto:
Decreto Legislativo n.160 del 3 ottobre 2008
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuazione direttiva relativa al diritto di ricongiungimento familiare
Pubblicato in G.U. n. 247 del 21 ottobre 2008
Entrata in vigore: 5 novembre 2008
Asilo
Con le nuove norme in vigore dal 5 novembre si prevede, in attesa della decisione della Commissione in merito alla domanda di asilo, che il Prefetto stabilisca una restrizione della liberta di circolazione dei richiedenti circoscrivendola al luogo di residenza.
E’ prevista la possibilità di espulsione prima del ricorso in caso di diniego della domanda (questo sembra essere il punto più critico del nuovo decreto).
E’ previsto il trattenimento nei Cie senza deroghe, nel caso di destinatari di provvedimenti di espulsione o di respingimento che presentino domanda di asilo.
Si introduce un criterio di rigetto immediato della domanda quando si evinca manifesta infondatezza o, dice il testo del decreto, quando "e’ stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento".
Il testo del decreto:
Decreto Legislativo n. 159 del 3 ottobre 2008
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
Pubblicato in G.U n.247 del 21 ottobre 2008
Entrata in vigore: 5 novembre 2008
[ mercoledì 22 ottobre 2008 ]
da www.meltingpot.org